lunedì 18 ottobre 2010

Agevolazioni fiscali per disabili con problemi a camminare

Lo stato, con una guida pubblicata a giugno 2010 all’interno del sito dell’Agenzia delle entrate, ha definito le agevolazioni fiscali per i disabili con una riduzione dell’applicazione dell’IVA al 4% e una deduzione sull’IRPEF del 19%

Tra le varie tipologie di disabili, in questo caso trattiamo dei disabili che hanno gravi limitazione della capacità di deambulazione o affetti da amputazioni.

Gli appartenenti a queste ultime due categorie sono coloro che versano in una situazione di handicap grave, la cui minorazione fisica, psichica o sensoriale comporta una ridotta autonomia personale tale da richiedere un intervento assistenziale permanente e continuativo nella sfera individuale e di relazione (art. 3, legge n. 104 del 1992).

Fanno parte della tipologia di disabile con totale o parziale difficoltà a muoversi queste tipologie di soggetti:

  •  le persone pluriamputate o a cui disabilità motoria comporti una grave limitazione nella capacità di deambulazione che possono accedere alle agevolazioni sui veicoli a prescindere dall’ adattamento del veicolo se versano nella condizione di "particolare gravita" prevista dal 3° comma dell'articolo 3 della legge 104/92.
  •  i disabili con ridotte o impedite capacità motorie, ma non affetti da grave


Le agevolazioni previste si applicano agli autoveicoli, nonché alle motocarrozzette, agli scooter elettrici, ai montascale e servo scale per disabili, ai veicoli e motoveicoli per uso promiscuo, o per trasporto specifico del disabile e agli autocaravan.

Per vedere il quadro completo, potete visitare il sito della Agenzia dell’entrate nella sezione dedicata ai disabili.

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